Dal 1° Gennaio 2020 in relazione a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 547/2019/R/IDR e s.m.i. e in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge N. 205/2017) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione del gestore, l'utente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, si invita il Cliente a comunicare tempestivamente la Sua volontà, precisando tuttavia che i soggetti avente diritto, in automatico, sulla prima pagina della bolletta contenente consumi oggetto di prescrizione troveranno l’apposito modulo precompilato. Sarà sufficiente sottoscriverlo e trasmetterlo ai recapiti indicati nello stesso. In caso di smarrimento è possibile tramite questo link scaricarne una copia conforme.
È importante ricordare che:
L’importo potenzialmente prescrivibile è solo quello derivante dal conguaglio, mentre non sono prescritti gli importi fatturati in acconto nel periodo.
L’Utente è tenuto a consentire l’accesso al Gestore per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile ed assenza dell’Utente al passaggio del Gestore.
L’istanza di prescrizione biennale È AMMESSA esclusivamente:
Per le fatture con scadenza successiva alla data del 01/01/2020
Per le categorie di utenza che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’Art. 2.2, All. B, Deliberazione ARERA 547/2019/R/IDR del 17/12/2019, ovvero:
utenti domestici di cui all’articolo 2 del TICSI (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR Allegato A);
professionisti come definiti dall’Art. 3, Comma 1, Lett. c) del D.lgs. 206/05: persone fisiche o giuridiche “che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”;
microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2013: imprese che occupano “meno di 10 persone e realizzino un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro”
L’istanza di prescrizione biennale NON È AMMESSA:
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